REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE, L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DI RIPRESE
FOTOGRAFICHE E FILMOGRAFICHE DEL MUSEO LEONARDIANO DI VINCI E DELLA CASA NATALE
DI LEONARDO AD ANCHIANO; PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI
FOTOGRAFICHE E DI RIPRESE FILMOGRAFICHE DI PROPRIETA’ DEL MUSEO LEONARDIANO DI
VINCI E DISCIPLINA DEI SERVIZI A PAGAMENTO DELLA BIBLIOTECA LEONARDIANA.
Titolo I: Riprese cinematografiche e televisive del Museo Leonardiano e della Casa Natale di
Leonardo ad Anchiano
Art. 1
Il presente titolo disciplina quanto attiene alle riprese cinematografiche e televisive ed allo
sfruttamento delle relative immagini dei beni facenti parte del Museo Leonardiano di Vinci e della
Casa Natale di Leonardo ad Anchiano (di seguito indicati come “Museo”), fatta salva l’autonomia
della Direzione del Museo per la valutazione di casi documentati di specifico interesse del Museo e
del Comune di Vinci.
Art. 2
L’utilizzazione economica dei beni facenti parte della collezione spetta in via esclusiva al Museo.
Art. 3
I diritti di utilizzazione economica comprendono:
a) diritto di riproduzione;
b) diritto di diffusione;
c) diritto di distribuzione.
Art. 4
Il Museo è titolare del diritto di cedere a terzi richiedenti i diritti di cui all’art. 3, dietro versamento
di un corrispettivo nella misura stabilita annualmente dagli organi del Comune in sede di
approvazione del bilancio preventivo, secondo quanto previsto dall’articolo 108 del D. Lgs.
22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Il Museo potrà cedere i diritti di utilizzazione esclusivamente per uso editoriale e/o commerciale
e/o personale. Può essere, altresì, consentito l’utilizzo su web.
Art. 5
Per cessione dei diritti per uso editoriale si intende solo ed esclusivamente la cessione del diritto di
utilizzo della ripresa per la realizzazione di una produzione audiovisiva derivata sui mezzi, per le
lingue e le nazioni esplicitamente indicati sul modulo di richiesta di autorizzazione.
Per cessione dei diritti per passaggi su reti televisive si intende il diritto di diffondere la ripresa
filmica per le volte e per le reti televisive specificatamente indicate sul modulo di richiesta di
autorizzazione.
Per edizioni successive, per ulteriori passaggi televisivi, nonché per ogni utilizzazione diversa che
voglia essere fatta della ripresa filmica, dovrà essere presentata richiesta specifica alla Direzione
del Museo e dovranno esser previamente corrisposti al Museo gli eventuali diritti di riproduzione
sub art. 6.
Per cessione dei diritti per uso commerciale si intende solo ed esclusivamente la cessione del
diritto di riproduzione della ripresa filmica per un’unica tipologia di mezzo pubblicitario (POP,
promotion, advertising, ecc).
La cessione dei diritti per riprese finalizzate ad uso personale escludono ogni tipo di distribuzione
e/o diffusione.
Art. 6
Le riproduzioni per uso personale, per motivi di studio o effettuate da soggetti pubblici per finalità
di valorizzazione non sono soggette al pagamento dei diritti di cui all’art. 3, ma al solo rimborso di
eventuali spese sostenute dall’Amministrazione museale. Tutte le riproduzioni a scopo
editoriale/commerciale sono soggette al pagamento dei corrispettivi di cui all’art. 3 tenendo conto
delle disposizioni del Dlgs 42/2004, art. 108.
Art. 7
L’autorizzazione ad effettuare riprese cinematografiche e televisive e al loro utilizzo è consentita
solo ed esclusivamente ai soggetti autorizzati. Per il rilascio dell’autorizzazione da parte della
Direzione del Museo, i soggetti interessati sono tenuti a sottoscrivere l’apposito modulo di
richiesta con il quale si impegnano a rispettare le presenti condizioni generali di regolamento. Tale
autorizzazione è subordinata all’adempimento dell’obbligo di consegnare al Museo Leonardiano
una copia della ripresa originale o del prodotto audiovisivo derivato. L’autorizzazione è personale
e non può essere ceduta a terzi che non risultino identificati nel modulo di richiesta sottoscritta
dal richiedente, per gli usi cui è destinata la ripresa filmica. I diritti di utilizzazione delle riprese non
s’intendono mai concessi agli utilizzatori in esclusiva.
Art. 8
Il Museo si riserva di negare l’autorizzazione alla realizzazione e/o pubblicazione e/o diffusione e/o
distribuzione delle riprese filmiche, fermo l’obbligo di motivare il rifiuto, tenuto conto anche della
salvaguardia dello stato di conservazione e della dignità culturale dell’opera e dei luoghi.
Art. 9
Una volta ottenuta l’autorizzazione, il richiedente è obbligato a versare al Museo i corrispettivi
dovuti. Il pagamento, con l’indicazione della causale (corrispettivo di riproduzione/diritti di
pubblicazione-Museo Leonardiano-Vinci) dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato alla Tesoreria comunale del Comune di Vinci c/o Banca di Credito Cooperativo di
Cambiano, Agenzia di Vinci, Via Giovanni XXIII, n.12, IBAN IT81P0842538170000030290746 o
versamento sul conto corrente postale n. 120501 intestato al Comune di Vinci – Servizio di
Tesoreria.
Art. 10
La diffusione del filmato realizzato dovrà essere preceduta e/o accompagnata in sovrimpressione
dalla dicitura “Ripresa autorizzata dal Museo Leonardiano di Vinci” e dalla rappresentazione del
relativo logo Museale.
Nel caso in cui, per documentati motivi tecnici, non fosse possibile la dicitura in sovrimpressione,
questa dovrà essere riportata nei credits accompagnata dalla rappresentazione del relativo logo
Museale.
Art. 11
Il Museo è titolare del diritto di rivendicare la paternità dei beni individuati sub art. 1 ed ha diritto
di opporsi a qualsiasi riproduzione filmica che ne alteri e ne deformi o modifichi l’immagine
autentica, arrecando pregiudizio al proprio onore e reputazione.
Art 12
IL Museo è esente da ogni responsabilità per i danni eventualmente arrecati a cose e a persone
durante le riprese filmiche effettuate presso il Museo Leonardiano e alla Casa Natale di Leonardo
ad Anchiano. Gli eventuali danni dovranno essere risarciti alla parte lesa dal soggetto richiedente.
Art. n. 13
Le riprese dovranno essere effettuate negli orari di chiusura al pubblico o in orario da definire con
la Direzione del Museo. Le spese sostenute a tale scopo dall’Amministrazione, determinate caso
per caso, saranno a carico del richiedente.
Art. 14
Al di fuori dei casi sopra contemplati, è vietata l’utilizzazione della ripresa dei beni museali in
quanto sfornita della necessaria autorizzazione. Qualsiasi uso non autorizzato della stessa, obbliga
l’autore dell’illecito al risarcimento di eventuali danni economici e di immagine subiti dal Museo.
Art. 15
Qualunque violazione del presente regolamento comporterà l’annullamento della concessione.
Art. 16
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicherà la
normativa esistente.
Titolo II: Riprese fotografiche del Museo Leonardiano e della Casa Natale di Leonardo ad
Anchiano
Art. 1
Il presente titolo disciplina quanto attiene alla riproduzione fotografica ed allo sfruttamento delle
relative immagini dei beni facenti parte del Museo Leonardiano di Vinci e della Casa Natale di
Leonardo ad Anchiano (di seguito indicati come “Museo”), fatta salva l’autonomia della Direzione
del Museo per la valutazione di casi documentati di specifico interesse del Museo e del Comune di
Vinci.
Art. 2
L’utilizzazione economica dei beni facenti parte della collezione spetta in via esclusiva al Museo.
Art. 3
I diritti di utilizzazione economica comprendono:
a) diritto di riproduzione;
b) diritto di diffusione;
c) diritto di distribuzione.
Art. 4
Il Museo è titolare del diritto di cedere a terzi richiedenti i diritti di cui all’art. 3, dietro versamento
di un corrispettivo nella misura stabilita annualmente dagli organi del Comune in sede di
approvazione del bilancio preventivo, secondo quanto previsto dall’articolo 108 del codice dei
beni culturali e del paesaggio approvato con D. LGS. 22.01.2004 n. 42“Codice dei beni culturali e
del paesaggio”.
Il Museo potrà cedere i diritti di utilizzazione esclusivamente per uso editoriale e/o commerciale
e/o personale. Può essere, altresì, consentito l’utilizzo su web.
Art. 5
Per cessione dei diritti per uso editoriale si intende solo ed esclusivamente la cessione del diritto di
utilizzo per un’unica pubblicazione, per un unico mezzo. Per i periodici ed i quotidiani la cessione si
riferisce ad una unica testata, una sola volta, in un’unica lingua e per un’unica nazione. Per i libri,
le dispense e le enciclopedie ecc., la cessione si riferisce ad una sola opera, una sola edizione ed in
una sola lingua.
Per cessione dei diritti per uso commerciale si intende solo ed esclusivamente la cessione del
diritto di sfruttamento per una unica tipologia di mezzo commerciale (POP, promotion,
advertising, ecc.).
La cessione dei diritti per uso personale esclude ogni tipo di distribuzione e/o diffusione.
Art. 6
Le riproduzioni per uso personale, per motivi di studio o da soggetti pubblici per finalità di
valorizzazione non sono soggette al pagamento di un corrispettivo per i diritti di cui all’art. 3 ma al
solo rimborso di eventuali spese sostenute dall’Amministrazione museale.
Tutte le riproduzioni a scopo editoriale / commerciale sono soggette al pagamento dei
corrispettivi di cui all’art. 3 tenuto conto delle disposizioni del Dlgs 42/2004, art. 108.
Art. 7
L’autorizzazione ad effettuare riprese fotografiche e alla loro pubblicazione è consentita solo ed
esclusivamente ai soggetti autorizzati. Per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Direzione del
Museo, i soggetti interessati sono tenuti a sottoscrivere l’apposito modulo di richiesta con il quale
si impegnano a rispettare le presenti condizioni generali di regolamento.
Tale autorizzazione è subordinata all’adempimento dell’obbligo di inviare al Museo Leonardiano
una copia di tutti gli scatti effettuati.
Qualora le immagini fotografiche venissero utilizzate a scopo editoriale/commerciale il richiedente
si impegna a inviare al Museo una copia (due copie nel caso di cataloghi di mostre) dell’intera
pubblicazione in cui compaiono le riproduzioni fotografiche. L’autorizzazione è personale e non
può essere ceduta a terzi che non risultino identificati nel modulo di richiesta sottoscritta dal
richiedente, per gli usi cui è destinata la riproduzione fotografica. I diritti di utilizzazione delle
immagini fotografiche non s’intendono mai concessi agli utilizzatori in esclusiva.
Art. 8
Il Museo si riserva di negare l’autorizzazione alla realizzazione e/o pubblicazione e/o diffusione e/o
distribuzione dell’immagine fotografica, fermo l’obbligo di motivare il rifiuto tenuto conto anche
della salvaguardia dello stato di conservazione e della dignità culturale dell’opera e dei luoghi.
Art. 9
Una volta ottenuta l’autorizzazione, il richiedente è obbligato a versare al Museo i corrispettivi
dovuti. Il pagamento, con l’indicazione della causale, (corrispettivo di riproduzione/diritti di
pubblicazione-Museo Leonardiano-Vinci) dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato alla Tesoreria comunale del Comune di Vinci c/o Banca di Credito Cooperativo di
Cambiano, Agenzia di Vinci, Via Giovanni XXIII, n.12, IBAN IT81P0842538170000030290746 o
versamento sul conto corrente postale n. 120501 intestato al Comune di Vinci – Servizio di
Tesoreria.
Art. 10
Ogni immagine pubblicata dovrà riportare, nelle forme richieste dal caso, le specifiche dell’opera
originale – il titolo dell’opera, l’autore, la data – la sua ubicazione. Nelle relative referenze
fotografiche sarà specificato “Riproduzione autorizzata dal Museo Leonardiano di Vinci”.
Art. 11
Il Museo è titolare del diritto di rivendicare la paternità dei beni individuati sub art. 1 ed ha diritto
di opporsi a qualsiasi riproduzione fotografica che ne alteri e ne deformi o modifichi l’immagine
autentica, arrecando pregiudizio al proprio onore e reputazione.
Art 12
Il Museo è esente da ogni responsabilità per i danni eventualmente arrecati a cose e a persone
durante le riprese fotografiche effettuate presso il Museo Leonardiano e alla Casa Natale di
Leonardo ad Anchiano. Gli eventuali danni dovranno essere risarciti alla parte lesa dal soggetto
richiedente.
Art. n. 13
Le riprese dovranno essere effettuate negli orari di chiusura al pubblico del Museo o in orario da
definire con la Direzione. Le spese sostenute a tale scopo dall’Amministrazione, determinate caso
per caso, saranno a carico del richiedente.
Art. 14
Al di fuori dei casi sopra contemplati, è vietata l’utilizzazione della riproduzione dei beni museali in
quanto sfornita della necessaria autorizzazione. Qualsiasi uso non autorizzato della stessa, obbliga
l’autore dell’illecito al risarcimento di eventuali danni economici e di immagine subiti dal Museo.
Art. 15
Qualunque violazione del presente regolamento comporterà l’annullamento della concessione.
Art. 16
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicherà la
normativa esistente.
Titolo III: Immagini fotografiche e filmografiche di proprietà del Museo Leonardiano di Vinci.
Art. 1
Il presente titolo disciplina quanto attiene alla riproduzione fotografica e utilizzazione di immagini
fotografiche e filmografiche di proprietà del Museo Leonardiano di Vinci (di seguito indicato come
“Museo”), fatta salva l’autonomia della Direzione del Museo per la valutazione di casi documentati
di specifico interesse del Museo e del Comune di Vinci e della Casa Natale di Leonardo da Vinci ad
Anchiano.
Art. 2
L’utilizzazione economica dei beni facenti parte della collezione spetta in via esclusiva al Museo.
Art. 3
I diritti di utilizzazione economica comprendono:
a) diritto di riproduzione;
b) diritto di diffusione;
c) diritto di distribuzione.
Art. 4
Il Museo è titolare del diritto di cedere a terzi richiedenti i diritti di cui all’art. 3, dietro versamento
di un corrispettivo dei diritti di cui all’art. 3 nella misura stabilita annualmente dagli organi del
Comune in sede di approvazione del bilancio preventivo, secondo quanto previsto dall’articolo 108
del D. LGS. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Il Museo potrà cedere i diritti di utilizzazione esclusivamente per uso editoriale e/o commerciale
e/o personale. Può essere, altresì, consentito l’utilizzo su web.
Art. 5
Per cessione dei diritti per uso editoriale si intende solo ed esclusivamente la cessione del diritto di
utilizzo per un’unica pubblicazione, per un unico mezzo. Per i periodici ed i quotidiani la cessione si
riferisce ad una unica testata, una sola volta, in un’unica lingua e per un’unica nazione. Per i libri, le
dispense e le enciclopedie ecc., la cessione si riferisce ad una sola opera, una sola edizione ed in
una sola lingua.
Per cessione dei diritti per uso commerciale si intende solo ed esclusivamente la cessione del
diritto di sfruttamento per un’unica tipologia di mezzo commerciale (POP, promotion, advertising,
ecc.).
La cessione dei diritti per uso personale, esclude ogni tipo di distribuzione e/o diffusione.
Art. 6
Le riproduzioni per uso personale, per motivi di studio o richieste da soggetti pubblici e/o privati
per finalità di valorizzazione non sono soggette al pagamento di corrispettivi per ma al solo
rimborso di eventuali spese sostenute dall’Amministrazione museale.
Tutte le riproduzioni a scopo editoriale/commerciale sono soggette al pagamento di corrispettivi
per i diritti di cui all’art. 3 tenuto conto delle disposizioni del Dlgs 42/2004, art. 108.
Art. 7
L’autorizzazione alla pubblicazione è consentita solo ed esclusivamente ai soggetti autorizzati. Per
il rilascio dell’autorizzazione da parte della Direzione del Museo, i soggetti interessati sono tenuti a
sottoscrivere l’apposito modulo di richiesta con il quale si impegnano a rispettare le presenti
condizioni generali di regolamento.
Tale autorizzazione è subordinata all’adempimento dell’obbligo di inviare al Museo Leonardiano
una copia dell’intera pubblicazione (due copie nel caso di cataloghi di mostre) in cui compare la
riproduzione fotografica. L’autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi che non
risultino identificati nel modulo di richiesta sottoscritta dal richiedente, per gli usi cui è destinata la
riproduzione fotografica. I diritti di utilizzazione delle immagini fotografiche non s’intendono mai
concessi agli utilizzatori in esclusiva.
Art. 8
Il Museo si riserva di negare l’autorizzazione alla pubblicazione e/o diffusione e/o distribuzione
dell’immagine fotografica, fermo l’obbligo di motivare il rifiuto.
Art. 9
Una volta ottenuta l’autorizzazione, il richiedente è obbligato a versare al Museo i corrispettivi
dovuti. Il pagamento, con l’indicazione della causale, (corrispettivo di riproduzione/diritti di
pubblicazione-Museo Leonardino-Vinci) dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato alla Tesoreria comunale del Comune di Vinci c/o Banca di Credito Cooperativo di
Cambiano, Agenzia di Vinci, Via Giovanni XXIII, n.12, IBAN IT81P0842538170000030290746 o
versamento sul conto corrente postale n. 120501 intestato al Comune di Vinci – Servizio di
Tesoreria.
L’inoltro dell’immagine richiesta verrà effettuato soltanto successivamente all’invio al Museo di
copia della ricevuta del bonifico e/versamento effettuato.
Art. 10
Le riproduzioni non possono essere alterate in nessun modo. Non devono essere ridotte,
frammentate o sovrastampate (ad esempio con scritte colore, o altra immagine). Ogni immagine
pubblicata dovrà riportare, nelle forme richieste dal caso, le specifiche dell’opera originale – il
titolo dell’opera, l’autore, la data – e la sua ubicazione. Nelle relative referenze fotografiche sarà
specificato “Riproduzione autorizzata dal Museo Leonardiano di Vinci”.
Art. 11
Al di fuori dei casi sopra contemplati, è vietata l’utilizzazione della riproduzione dei beni museali in
quanto sfornita della necessaria autorizzazione. Qualsiasi uso non autorizzato della stessa, obbliga
l’autore dell’illecito al risarcimento di eventuali danni economici e di immagine subiti dal Museo.
Art. 12
Qualunque violazione del presente regolamento comporterà l’annullamento della concessione.
Art. 13
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicherà la
normativa esistente.
Titolo IV. Disciplina dei servizi a pagamento e gratuiti della Biblioteca Leonardiana
Premessa
La disciplina di cui al presente titolo applica le disposizioni normative della Legge della Regione
Toscana n. 21 del 25/02/2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività
culturali”, in particolare del Capo III riguardante “Biblioteche e archivi”; nonché il decreto del
Presidente della Giunta Regionale Toscana del 6 giugno 2011, n. 22/R, attuativo della legge sopra
richiamata, decreto che approva il “Regolamento di attuazione del Testo unico delle disposizioni in
materia di beni, istituti e attività culturali”.
Art. 1
Costituiscono funzioni di base del sistema documentario pubblico, e sono pertanto gratuite,
l’accesso, la consultazione, il prestito locale, l’informazione per l’uso della biblioteca e/o archivio,
la consulenza bibliografica e documentaria di base e l’accesso a internet, con le limitazioni
disposte dalla normativa vigente e le modalità fissate dal regolamento della biblioteca
(D.P.G.R n.22/R del 2011, art. 6 Criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti
delle biblioteche e degli archivi, commi 1-2).
Art.2
I servizi diversi e aggiuntivi rispetto a quelli di base di cui ai commi all’articolo 1, che comportino
costi supplementari interni o esterni, possono essere a pagamento. In particolare possono essere
a pagamento i servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito
interbibliotecario e la riproduzione su supporto cartaceo o informatico di documenti e cataloghi.
(D.P.G.R n.22/R del 2011, art. 6 Criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti
delle biblioteche e degli archivi, comma 3).
Art. 3
Il costo dell’attività di consulenza eccedente quella di cui all’art. 1 sia nelle biblioteche sia negli
archivi è determinato sulla base del costo orario del personale impiegato e degli altri eventuali
costi per il reperimento di fonti informative sostenuti dalle biblioteca o dall’archivio.
D.P.G.R n.22/R del 2011, art. 6 Criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti
delle biblioteche e degli archivi, comma 3, lettera c)
Art. 4
I proventi di cui agli artt. 2-3 devono essere considerati un rimborso totale o parziale dei costi
sostenuti dalla biblioteca a tal fine.
D.P.G.R n.22/R del 2011, art. 6 Criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti
delle biblioteche e degli archivi, comma 3, lettera b).
Art. 5
Il seguente prospetto individua le singole voci dei servizi, che verranno erogati a titolo gratuito e/o
a pagamento secondo quanto previsto dal presente Titolo IV, artt. 1-3, e nella misura determinata
annualmente in sede di approvazione di bilancio preventivo del Comune di Vinci:
· Prestito locale
· Prestito interbibliotecario
· Consultazione e assistenza bibliografica e documentaria di base
· Fotocopie / Stampe / Foto-riproduzioni digitali (pdf)
· Scansioni ottiche di immagini (formato jpg o tiff)
· Salvataggio dati su supporto ottico e masterizzazione
· Costo del supporto ottico per acquisizione documenti
· Invio di documenti / Document delivery (esclusi i costi di riproduzione)
· Consulenza bibliografico-documentaria e assistenza per riprese televisive a carattere
didattico
· Consulenza bibliografico-documentaria e assistenza per riprese televisive a carattere
commerciale
· Eventuale concessione di diritti di utilizzazione economica per uso editoriale (pubblicazioni
a stampa o elettroniche) o per produzioni cinematografiche o televisive (anche per il web)
· Collegamento a Internet
· Vendita di pubblicazioni della Biblioteca e del Museo